Art. 3.
(Funzione della Rete museale).

      1. Alla Rete museale di cui all'articolo 1 è attribuita la funzione di concorrere a realizzare, attraverso testimonianze documentaristiche,

 

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esposizioni permanenti e attività di ricerca e di didattica, la maggiore integrazione possibile fra la comunità nazionale, espressa anche dalle comunità regionali, e le comunità di italiani nel mondo.
      2. Per l'attuazione della funzione di cui al presente articolo, i musei di cui all'articolo 1 costituiscono un comitato tecnico-scientifico, si dotano di una biblioteca, acquisiscono lavori di ricerca e di studio, fondi documentaristici e reperti, pubblicazioni, fogli informatici e siti web tematici, utilizzabili per lo scambio di informazioni e documentazione sulle problematiche e i temi dell'emigrazione. Tale scambio è finalizzato, altresì, alla realizzazione di iniziative economiche, sociali e culturali nei confronti degli emigrati, tenuto conto delle loro diverse realtà ed esigenze.